Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove la valorizzazione dei prodotti gastronomici del Polesine, attraverso l'istituzione di reti sinergiche di esercizi commerciali di vendita e di consumo, di servizi informativi nonché di mezzi di trasporto organizzato a scopi turistici, al fine di fare risaltare le peculiarità delle tradizioni culinarie del territorio polesano.